Fondi Speciali Sport
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Il Fondo di garanzia gestito dall’ICS rilascia garanzie per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma:

  1. a) relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive;
  2. b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all’aggiudicazione e all’organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.

Istituito dall’articolo 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), il Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo è divenuto operativo, con Decreto del 24 dicembre 2014 del Sottosegretario con delega allo Sport ed ha ampliato la propria operatività con il Decreto del Ministro dello Sport del 13 luglio 2017 e con il Decreto del Sottosegretario con delega allo Sport del 28 giugno 2022.

L’articolo 5, comma 3, del Decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023 ne ha ulteriormente ampliato l’operatività ed il Decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 18 luglio 2023 ha approvato i nuovi criteri di gestione.

Possono beneficiare del Fondo le società e le associazioni sportive e ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente finalità sportive, ad esclusione degli enti pubblici territoriali, sulla base di progetti finanziariamente sostenibili, ma non adeguatamente assistiti sotto il profilo delle garanzie.

La massima misura ammissibile della garanzia è pari all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso. La quota rimanente del finanziamento può essere assistita da altra garanzia reale o personale. Il Comitato di gestione dei fondi speciali, per particolari iniziative ad elevato valore sociale, o per finanziamenti relativi alle attività finalizzate alla promozione, all’aggiudicazione e all’organizzazione di grandi eventi internazionali, può deliberare la concessione di una garanzia fino al 100% dell’importo del finanziamento.

Per ciascun soggetto beneficiario l’importo massimo garantito non può essere complessivamente superiore a 2,5 milioni di euro. Tale importo può essere elevato a 5 milioni di euro per interventi (i) relativi ad impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto (ii) relativi a impianti per la pratica di sport invernali e del golf (iii) in Partenariato Pubblico Privato (iv) di natura prioritaria ai fini dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale, secondo criteri individuati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali e per i mutui richiesti dal CONI, dal CIP, da Sport e Salute SpA e dalle Federazioni Sportive nazionali. L’importo massimo garantito è pari ad un quinto del fondo di dotazione per i finanziamenti relativi ai grandi eventi sportivi internazionali.

La garanzia copre un periodo di ammortamento non superiore a 25 anni. La richiesta di ammissione deve essere presentata al Fondo di Garanzia per il tramite del Credito Sportivo o di altra banca finanziatrice convenzionata, sia prima che dopo la concessione del mutuo.

Il costo della garanzia è particolarmente contenuto e si compone di un premio per spese di istruttoria pari ad € 150,00 ed un premio di garanzia annuo pari allo 0,25% oppure allo 0,35%, nel caso di cogaranzie o finanziamento garantito esclusivamente dal Fondo, dell’importo garantito del debito residuo del finanziamento (non dovuto dagli Enti pubblici e dalle Federazioni).

L’istituzione del Fondo di Garanzia costituisce una straordinaria opportunità per quanti sono interessati ad investire nell’impiantistica sportiva; la mancanza di garanzie idonee ha sempre rappresentato, infatti, l’ostacolo principale che ha impedito o seriamente limitato l’accesso al credito da parte di società ed associazioni sportive. Questo nuovo strumento agevolativo, la cui gestione è stata affidata al Credito Sportivo in ragione dell’esperienza e della competenza che l’Istituto ha maturato in oltre mezzo secolo di attività, pone le condizioni, più volte auspicate dagli operatori sportivi, per dare un decisivo impulso alla crescita quantitativa e qualitativa del nostro patrimonio impiantistico.

L’ampliamento dell’operatività ai finanziamenti per le attività finalizzate alla promozione, all’aggiudicazione e all’organizzazione di grandi eventi internazionali offre un supporto alle Federazioni sportive nazionali ed agli altri soggetti attivi in tale ambito per consentire al nostro Paese di ospitare eventi sportivi di rilievo a beneficio della crescita del movimento sportivo nazionale e contribuire, in tal modo, allo sviluppo turistico dell’Italia.

Il rilascio delle garanzie da parte del Fondo avviene nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato.

Per accedere al Fondo o per avere ulteriori informazioni è attiva la mail: infofondodigaranzia@creditosportivo.itoppure chiamate il Numero Verde dedicato 800.108.911.

Antimafia

Norme sugli aiuti di Stato

Il “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive” è stato istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295 ed è gestito dall’Istituto per il credito Sportivo, la banca pubblica specializzata nel finanziamento degli impianti sportivi da 60 anni.

Il Fondo è utilizzato per concedere contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo e da altri soggetti finanziatori convenzionati, contratti da ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva, relativi a progetti che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI.

I contributi vengono riconosciuti ai soggetti richiedenti nella misura e per gli interventi previsti dal Piano Operativo approvato dal Comitato di Gestione dei Fondi speciali. Criteri e misure di contributo particolari potranno essere deliberate e rese disponibili anche attraverso appositi bandi.

La riduzione del costo dei mutui per finalità sportive, attraverso l’utilizzo del “Fondo contributi negli interessi”, favorisce gli investimenti in impianti sportivi dei comuni, delle associazioni e società sportive e di tutti i soggetti impegnati a vario titolo nello sport, contribuendo in maniera significativa alla crescita di infrastrutture importanti per l’integrazione e la coesione sociale ed il benessere psico-fisico dei cittadini.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste anche utilizzando l’email info@creditosportivo.it ed il Numero Verde 800 298 278 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Antimafia

Norme sugli aiuti di Stato

I finanziamenti per esigenze di liquidità per lo svolgimento dell’attività sportiva, concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalle altre Banche per capitale circolante e per investimenti, possono essere garantiti dal Comparto del Fondo di garanziacostituito ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo.

I soggetti beneficiari della garanzia statale, danneggiati direttamente o indirettamente dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP;
  • società sportive professionistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019;
  • Federazioni Sportive Nazionali;
  • Discipline Sportive Associate;
  • Enti di Promozione Sportiva;
  • Organismi omologhi alle FSN, DSA e EPS del Comitato Italiano Paralimpico;
  • Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche.

I soggetti beneficiari devono avere la sede legale e/o operativa in Italia, non devono essere destinatari di provvedimenti che impediscano loro di ottenere incentivazioni pubbliche, non devono avere esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, né trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o aver presentato domanda di concordato prima del 31 dicembre 2019, né essere imprese in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019 salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che, al momento della concessione, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza.

La garanzia deve essere concessa entro il 31 dicembre 2021, e viene richiesta al Comparto dall’istituto di credito che ha concesso il mutuo di liquidità, pertanto i soggetti beneficiari devono presentare la domanda per utilizzare la garanzia all’istituto di credito al quale chiedono la concessione del finanziamento di liquidità, in tempo utile per consentire il rispetto del predetto termine. La domanda si presenta mediante il modulo Allegato 2 al Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto disponibile sul Portale.

I finanziamenti per liquidità ammissibili alle agevolazioni dei Comparti devono avere una durata massima complessiva:

  • di 120 mesi, per i finanziamenti fino a € 30.000,00 con garanzia al 90%, dei quali fino a 24 mesi di preammortamento, terminati i quali si inizia a restituire il capitale preso in prestito con un ammortamento fino a 96 mesi;
  • di 96 mesi, per i finanziamenti assistiti da garanzia all’80%, fino all’importo massimo complessivo della garanzia per soggetto beneficiario di € 5.000.000,00, dei quali fino a 24 mesi di preammortamento, terminati i quali si inizia a restituire il capitale preso in prestito con un ammortamento fino a 72 mesi.

Il Finanziamento non potrà in ogni caso essere superiore, computando tutti i finanziamenti assistiti dalle garanzie pubbliche concesse al soggetto beneficiario su finanziamenti di liquidità, alternativamente:

a. al 25% dell’ammontare del Fatturato del soggetto beneficiario, come risultante dal bilancio o rendiconto del 2019 regolarmente approvato alla data della presentazione della domanda di Garanzia. Si intende riferito all’anno 2019 anche il bilancio o rendiconto per il quale la chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il 1/1/2020 ed il 30/6/2020.;

b. al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000. Tale fabbisogno viene considerato qualora l’importo del Finanziamento per il quale si richiede l’ammissione alla Garanzia, sommato all’importo totale delle eventuali altre operazioni finanziarie per liquidità assistite da garanzie pubbliche, sia superiore ai limiti di importo di cui alla precedente lettera a.

La garanzia concessa dal Comparto è gratuita e possono essere rilasciate garanzie fino ad un importo massimo complessivo di 225 milioni di euro.

Gli istituti di credito, per utilizzare la garanzia del Comparto sui propri finanziamenti di liquidità, devono preventivamente aderire alla Convenzione, allegata al Regolamento del Comparto di liquidità per Contributi in c/interessi, mediante l’invio all’indirizzoservizioincentiviics@legalmail.it del modulo A ad essa allegato e del modulo Allegato 5 al Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto di garanzia. Il codice di accreditamento ottenuto sarà utilizzato per la registrazione sul Portale dedicato in ogni richiesta di ammissione al Comparto.

Le Banche dovranno presentare la richiesta di concessione della garanzia, caricando sul Portale l’Allegato 1 al Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto, unitamente all’Allegato 2, entrambi disponibili sul Portale.

La garanzia al 90% è concessa automaticamente e senza valutazioni, fatto salvo l’accertamento della completezza e regolarità della richiesta di ammissione (allegato 1) e del modulo di attestazione (allegato 2); gli istituti di credito possono erogare il finanziamento senza attendere la formale concessione della garanzia del Comparto.

Sui finanziamenti per i quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie:

  1. a) di tipo personale;
  2. b) di tipo reale, assicurativo, bancario e di Confidi esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.

Per i finanziamenti di liquidità relativi ad investimenti in impiantistica sportiva è necessario acquisire il parere favorevole del CONI sul relativo progetto e, in fase di erogazione, il parere del CONI per la verifica finale dei lavori relativi all’investimento ammesso al Comparto.

Ove prescritto dalla normativa di riferimento, la richiesta di ammissione alla Garanzia dovrà essere completata dalla documentazione antimafia riferita al Soggetto beneficiario, che sarà eventualmente acquisita ai sensi e secondo le modalità di cui al D.lgs. 159/2011.

Allegato 1: Modulo di richiesta della garanzia e dei contributi da parte del soggetto finanziatore

Allegato 2: Modulo di richiesta delle agevolazioni da parte del beneficiario finale


Allegato 5: Modulo di accreditamento del soggetto finanziatore

Antimafia

Norme di riferimento

I testi dei singoli provvedimenti sul Quadro Temporaneo possono essere consultati all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en

I contributi in conto interessi concessi dal Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi, di cui all’art. 14, c. 2, del D.L. 23/2020, arrivano fino al totale abbattimento degli interessi di preammortamento e di ammortamento dei finanziamenti di liquidità ammessi alla garanzia concessa dal Comparto di cui all’art. 14, c. 1, del D.L. 23/2020, nei limiti del tasso d’interesse praticato dall’Istituto per il Credito Sportivo per operazioni di liquidità al momento della concessione del Finanziamento e comunque non superiore all’1,95% (per tassi di interesse superiori a tale limite la quota eccedente resta a carico del soggetto beneficiario che ha contratto il finanziamento di liquidità).

Gli istituti di credito, per consentire al soggetto beneficiario di utilizzare i contributi in conto interessi del Comparto sui propri finanziamenti di liquidità e per utilizzare la garanzia del relativo Comparto di liquidità, devono preventivamente aderire alla “Convenzione sulle modalità operative per l’erogazione dei contributi in conto interessi” (sotto allegata al n. 4 del Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi) mediante l’invio all’indirizzo servizioincentiviics@legalmail.it del modulo Allegato A alla predetta Convenzione.

I soggetti beneficiari devono presentare, all’istituto di credito al quale chiedono la concessione del finanziamento, la domandaper ottenere, sul finanziamento di liquidità richiesto, i contributi in conto interessi del presente Comparto mediante il modulo Allegato 2 al Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi, disponibile sul Portale.

Successivamente le Banche dovranno, entro 15 giorni dalla concessione dei finanziamenti di liquidità, presentare la richiesta di concessione dei contributi in conto interessi, caricando sul Portale l’Allegato 1 al Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto, unitamente all’Allegato 2 entrambi disponibili sul Portale (stessa procedura prevista per la richiesta della garanzia).

Il contributo in conto interessi, concesso in base al piano definitivo di rimborso del finanziamento, sarà erogato annualmente direttamente al soggetto beneficiario oppure versato direttamente alla banca finanziatrice e da questa prelevato per il pagamento delle rate del finanziamento in base all’opzione prescelta dalla banca al momento dell’adesione alla citata Convenzione sulle modalità operative per l’erogazione dei contributi in conto interessi.

I soggetti beneficiari dei contributi in conto interessi, danneggiati direttamente o indirettamente dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP;
  • società sportive professionistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019;
  • Federazioni Sportive Nazionali;
  • Discipline Sportive Associate;
  • Enti di Promozione Sportiva;
  • Organismi omologhi alle FSN, DSA e EPS del Comitato Italiano Paralimpico.
  • Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche.

I soggetti beneficiari devono avere la sede legale e/o operativa in Italia e non devono essere destinatari di provvedimenti che impediscano loro di ottenere incentivazioni pubbliche, né essere imprese in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019 salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che, al momento della concessione, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza.

I finanziamenti per liquidità ammissibili ai contributi in conto interessi del Comparto sono quelli assistiti dalla garanzia del Comparto per finanziamenti di liquidità e devono avere una durata massima complessiva:

  • di 120 mesi, per i finanziamenti fino a € 30.000,00 con garanzia al 90%, dei quali fino a 24 mesi di preammortamento, terminati i quali si inizia a restituire il capitale preso in prestito con un ammortamento fino a 96 mesi;
  • di 96 mesi, per i finanziamenti assistiti da garanzia all’80% fino all’importo massimo complessivo della garanzia per soggetto beneficiario di € 5.000.000,00, dei quali fino a 24 mesi di preammortamento, terminati i quali si inizia a restituire il capitale preso in prestito con un ammortamento fino a 72 mesi.

Il Finanziamento non potrà in ogni caso essere superiore, computando tutti i finanziamenti assistiti dalle garanzie pubbliche concesse al soggetto beneficiario su finanziamenti di liquidità, alternativamente:

a. al 25% dell’ammontare del Fatturato del soggetto beneficiario, come risultante dal bilancio o rendiconto del 2019 regolarmente approvato alla data della presentazione della domanda di Garanzia. Si intende riferito all’anno 2019 anche il bilancio o rendiconto per il quale la chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il 1/1/2020 ed il 30/6/2020.;

b. al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000. Tale fabbisogno viene considerato qualora l’importo del Finanziamento per il quale si richiede l’ammissione alla Garanzia, sommato all’importo totale delle eventuali altre operazioni finanziarie per liquidità assistite da garanzie pubbliche, sia superiore ai limiti di importo di cui alla precedente lettera a.

Per i finanziamenti di liquidità relativi ad investimenti in impiantistica sportiva è necessario acquisire il parere favorevole del CONI sul relativo progetto e, in fase di erogazione, il parere del CONI per la verifica finale dei lavori relativi all’investimento ammesso al Comparto.

Ove prescritto dalla normativa di riferimento, la richiesta di ammissione ai contributi in c/interessi dovrà essere completata dalla documentazione antimafia riferita al Soggetto beneficiario, che sarà eventualmente acquisita ai sensi e secondo le modalità di cui al D.lgs. 159/2011.

Allegato 1: Modulo di richiesta della garanzia e dei contributi da parte del soggetto finanziatore

Allegato 2: Modulo di richiesta delle agevolazioni da parte del beneficiario finale

Allegato 4: Convenzione sulle modalità operative per l’erogazione dei contributi in conto interessi di cui al Comparto costituito sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e relativi allegati: Modulo A, B e C


Modulo A


Modulo B


Modulo C

Antimafia

Norme di riferimento

I testi dei singoli provvedimenti sul Quadro Temporaneo possono essere consultati all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en