Rinegoziazione EELL

RINEGOZIAZIONE DI MUTUI E DI ALTRE FORME DI PRESTITO CONTRATTI CON LE BANCHE

comma 2 dell’art. 3 ter del decreto-legge 29 dicembre2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Il comma 2 dell’art. 3 ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha previsto che: “In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici, nell’anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.
Sono esclusi dal beneficio:
• Enti Locali in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato ai sensi dell’art. 261, comma 3;
• Presenza di insoluti al momento della richiesta;
• Contributi sospesi ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all’art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 oppure Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all’art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
Possono essere rinegoziati i prestiti intestati agli Enti concessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
• in ammortamento al 1° gennaio 2023, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 50.000,00, e scadenza del piano di rimborso successiva al 31 dicembre 2027;
• oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente richiedente;
• mutui per i quali è presente la Delibera dell’organo esecutivo del Comune di adesione alla rinegoziazione del finanziamento, anche in esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
• richiesta per rinegoziazione a valere dalla rata 31/12 da ricevere entro il 30 settembre.
Qualora la rinegoziazione sia concedibile nel rispetto di quanto sopra, sarà applicata alle seguenti modalità:
• Allungamento piano di rimborso in base ai criteri di seguito indicati:
a. per allungamento di 3 anni il finanziamento deve essere in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua compresa tra 5 e 10 anni;
b. per allungamento di 5 anni il finanziamento deve essere in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua di oltre 10 anni;
• 30 anni massima durata complessiva dall’inizio ammortamento;
• Tasso invariato;
• Ferme le altre condizioni contrattuali;
• Garanzia costituita da delegazione di pagamento da acquisire entro il 20 ottobre;
Gli enti che intendono richiedere la rinegoziazione devono accedere al Portale clienti ICS dal 01/07/2023 al 30/09/2023 per la compilazione della domanda di rinegoziazione con tutte le informazioni necessarie per consentirci di trasmettere la determina e la delegazione di pagamento da presentare per la richiesta e la conseguente processabilità della stessa.
La documentazione dovrà pervenire, inderogabilmente, entro il 20 ottobre 2023.

Per ogni informazione è attivo un Help Desk di supporto per i Comuni all’indirizzo e-mail entiterritoriali@creditosportivo.it.

1. D: Come posso presentare la richiesta di rinegoziazione?
R: La richiesta va presentata esclusivamente in via telematica accedendo al portale Clienti ICS a partire dal 01/07/2023 e fino al 30/09/2023.

 

2. D: Sono un Comune in dissesto privo di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato ai sensi dell’art.261, comma 3, posso richiedere la rinegoziazione?
R: No, sono esclusi dal beneficio i Comuni in dissesto privo di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato.

 

3. D: Sono un Comune con un mutuo per il quale vi è una rata non pagata parzialmente o totalmente. Posso chiedere la rinegoziazione?
R: Si, a condizione che l’impagato venga saldato prima di effettuare la domanda di rinegoziazione fermi restando i termini per la presentazione della domanda.

 

4. D: Sono un Comune con un mutuo per il quale state disposte sospensioni/revoche dell’erogazione del contributo in c/interessi. Posso richiedere la rinegoziazione?
R: No, sono esclusi dal beneficio i Comuni ai quali contributo è stato sospeso ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all’art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 oppure Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all’art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

 

5. D: Qualora la rinegoziazione sia concedibile, di quanti anni posso allungare il piano di rimborso?
R: i finanziamenti in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua compresa tra 5 e 10 anni avranno un piano di rimborso allungato di 3 anni mentre i finanziamenti in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua di oltre 10 anni avranno un piano di rimborso allungato di 5 anni.

 

6. D: Qual è la durata massima del finanziamento dopo la rinegoziazione?
R: La durata massima complessiva dall’inizio ammortamento è pari a 30 anni;

 

7. D: Sono un Comune con i requisiti per un allungamento di 5 anni. Tuttavia, avendo già usufruito in passato di una sospensione rate per 1 anno, con l’allungamento di 5 anni supererei la durata massima complessiva di 30 anni. Cosa succede in tal caso?
R: L’allungamento consentito sarà di 4 anni per rientrare nella durata massima complessiva di 30 anni.

 

8. D: La rinegoziazione prevede una modifica del tasso di interesse?
R: No, il tasso di interesse resta invariato.

 

9. D: È necessario rilasciare una nuova garanzia per la rinegoziazione?
R: Si, è necessario acquisire una nuova delegazione di pagamento prima della concessione della misura di rinegoziazione.

 

10. D: Dove sarà indicato il nuovo importo delle rate da corrispondere a seguito della rinegoziazione?
R: L’Istituto provvederà ad inviare i nuovi piani di ammortamento rimodulati, insieme allo schema di determina e di delegazione di pagamento.

 

11. D: Sono un Comune titolare di più mutui, posso chiedere la rinegoziazione di tutte le pratiche?
R: Si, possono essere rinegoziati tutti i prestiti intestati agli Enti concessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
a) in ammortamento al 1° gennaio 2023, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 50.000,00, e scadenza del piano di rimborso successiva al 31 dicembre 2027;
b) mutui per i quali è presente la Delibera dell’organo esecutivo del Comune di adesione alla rinegoziazione del finanziamento, anche in esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

 

12. D: Sono una Città Metropolitana, posso richiedere la rinegoziazione del mutuo?
R: Sì. Possono beneficiare della rinegoziazione i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

 

13. D: Chi deve firmare la domanda di rinegoziazione?
R: La domanda può essere firmata sia dal Legale Rappresentante che da un dirigente dell’Ente. In tal caso, il dirigente che firma deve indicare gli estremi del decreto sindacale (numero e data) di nomina, in base al quale è autorizzato a firmare ai sensi dell’art. 107 comma 3 del TUEL e allegare copia del proprio documento di identità valido e della tessera sanitaria. Inoltre, è necessario che alleghi anche copia del documento di identità valido e di tessera sanitaria del Sindaco, al fine di consentire compiutamente le registrazioni anagrafiche necessarie per processare la richiesta.

 

14. D: La richiesta di sospensione deve essere preventivamente autorizzata?
R: Si Con delibera della Giunta dell’Ente della quale deve essere data menzione nella domanda e nella determina dirigenziale.

 

15. D: Ho ricevuto gli schemi di determina e delegazione di pagamento. Entro quale data devo rinviare determina e delegazione? E come?
R: La documentazione deve essere inviata tramite Portale entro il 20 ottobre 2023.

RINEGOZIAZIONE DI MUTUI E DI ALTRE FORME DI PRESTITO CONTRATTI CON LE BANCHE

comma 2 dell’art. 3 ter del decreto-legge 29 dicembre2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Il comma 2 dell’art. 3 ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha previsto che: “In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici, nell’anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.
Sono esclusi dal beneficio:
• Enti Locali in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato ai sensi dell’art. 261, comma 3;
• Presenza di insoluti al momento della richiesta;
• Contributi sospesi ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all’art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 oppure Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all’art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
Possono essere rinegoziati i prestiti intestati agli Enti concessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
• in ammortamento al 1° gennaio 2023, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 50.000,00, e scadenza del piano di rimborso successiva al 31 dicembre 2027;
• oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente richiedente;
• mutui per i quali è presente la Delibera dell’organo esecutivo del Comune di adesione alla rinegoziazione del finanziamento, anche in esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
• richiesta per rinegoziazione a valere dalla rata 31/12 da ricevere entro il 30 settembre.
Qualora la rinegoziazione sia concedibile nel rispetto di quanto sopra, sarà applicata alle seguenti modalità:
• Allungamento piano di rimborso in base ai criteri di seguito indicati:
a. per allungamento di 3 anni il finanziamento deve essere in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua compresa tra 5 e 10 anni;
b. per allungamento di 5 anni il finanziamento deve essere in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua di oltre 10 anni;
• 30 anni massima durata complessiva dall’inizio ammortamento;
• Tasso invariato;
• Ferme le altre condizioni contrattuali;
• Garanzia costituita da delegazione di pagamento da acquisire entro il 20 ottobre;
Gli enti che intendono richiedere la rinegoziazione devono accedere al Portale clienti ICS dal 01/07/2023 al 30/09/2023 per la compilazione della domanda di rinegoziazione con tutte le informazioni necessarie per consentirci di trasmettere la determina e la delegazione di pagamento da presentare per la richiesta e la conseguente processabilità della stessa.
La documentazione dovrà pervenire, inderogabilmente, entro il 20 ottobre 2023.

Per ogni informazione è attivo un Help Desk di supporto per i Comuni all’indirizzo e-mail entiterritoriali@creditosportivo.it.

1. D: Come posso presentare la richiesta di rinegoziazione?
R: La richiesta va presentata esclusivamente in via telematica accedendo al portale Clienti ICS a partire dal 01/07/2023 e fino al 30/09/2023.

 

2. D: Sono un Comune in dissesto privo di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato ai sensi dell’art.261, comma 3, posso richiedere la rinegoziazione?
R: No, sono esclusi dal beneficio i Comuni in dissesto privo di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato.

 

3. D: Sono un Comune con un mutuo per il quale vi è una rata non pagata parzialmente o totalmente. Posso chiedere la rinegoziazione?
R: Si, a condizione che l’impagato venga saldato prima di effettuare la domanda di rinegoziazione fermi restando i termini per la presentazione della domanda.

 

4. D: Sono un Comune con un mutuo per il quale state disposte sospensioni/revoche dell’erogazione del contributo in c/interessi. Posso richiedere la rinegoziazione?
R: No, sono esclusi dal beneficio i Comuni ai quali contributo è stato sospeso ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all’art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 oppure Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all’art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

 

5. D: Qualora la rinegoziazione sia concedibile, di quanti anni posso allungare il piano di rimborso?
R: i finanziamenti in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua compresa tra 5 e 10 anni avranno un piano di rimborso allungato di 3 anni mentre i finanziamenti in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua di oltre 10 anni avranno un piano di rimborso allungato di 5 anni.

 

6. D: Qual è la durata massima del finanziamento dopo la rinegoziazione?
R: La durata massima complessiva dall’inizio ammortamento è pari a 30 anni;

 

7. D: Sono un Comune con i requisiti per un allungamento di 5 anni. Tuttavia, avendo già usufruito in passato di una sospensione rate per 1 anno, con l’allungamento di 5 anni supererei la durata massima complessiva di 30 anni. Cosa succede in tal caso?
R: L’allungamento consentito sarà di 4 anni per rientrare nella durata massima complessiva di 30 anni.

 

8. D: La rinegoziazione prevede una modifica del tasso di interesse?
R: No, il tasso di interesse resta invariato.

 

9. D: È necessario rilasciare una nuova garanzia per la rinegoziazione?
R: Si, è necessario acquisire una nuova delegazione di pagamento prima della concessione della misura di rinegoziazione.

 

10. D: Dove sarà indicato il nuovo importo delle rate da corrispondere a seguito della rinegoziazione?
R: L’Istituto provvederà ad inviare i nuovi piani di ammortamento rimodulati, insieme allo schema di determina e di delegazione di pagamento.

 

11. D: Sono un Comune titolare di più mutui, posso chiedere la rinegoziazione di tutte le pratiche?
R: Si, possono essere rinegoziati tutti i prestiti intestati agli Enti concessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
a) in ammortamento al 1° gennaio 2023, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 50.000,00, e scadenza del piano di rimborso successiva al 31 dicembre 2027;
b) mutui per i quali è presente la Delibera dell’organo esecutivo del Comune di adesione alla rinegoziazione del finanziamento, anche in esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

 

12. D: Sono una Città Metropolitana, posso richiedere la rinegoziazione del mutuo?
R: Sì. Possono beneficiare della rinegoziazione i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

 

13. D: Chi deve firmare la domanda di rinegoziazione?
R: La domanda può essere firmata sia dal Legale Rappresentante che da un dirigente dell’Ente. In tal caso, il dirigente che firma deve indicare gli estremi del decreto sindacale (numero e data) di nomina, in base al quale è autorizzato a firmare ai sensi dell’art. 107 comma 3 del TUEL e allegare copia del proprio documento di identità valido e della tessera sanitaria. Inoltre, è necessario che alleghi anche copia del documento di identità valido e di tessera sanitaria del Sindaco, al fine di consentire compiutamente le registrazioni anagrafiche necessarie per processare la richiesta.

 

14. D: La richiesta di sospensione deve essere preventivamente autorizzata?
R: Si Con delibera della Giunta dell’Ente della quale deve essere data menzione nella domanda e nella determina dirigenziale.

 

15. D: Ho ricevuto gli schemi di determina e delegazione di pagamento. Entro quale data devo rinviare determina e delegazione? E come?
R: La documentazione deve essere inviata tramite Portale entro il 20 ottobre 2023.