Il comma 2 dell’art. 3 ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha previsto che: “In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici, nell’anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.
Sono esclusi dal beneficio:
• Enti Locali in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato ai sensi dell’art. 261, comma 3;
• Presenza di insoluti al momento della richiesta;
• Contributi sospesi ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all’art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 oppure Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all’art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
Possono essere rinegoziati i prestiti intestati agli Enti concessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
• in ammortamento al 1° gennaio 2023, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 50.000,00, e scadenza del piano di rimborso successiva al 31 dicembre 2027;
• oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente richiedente;
• mutui per i quali è presente la Delibera dell’organo esecutivo del Comune di adesione alla rinegoziazione del finanziamento, anche in esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
• richiesta per rinegoziazione a valere dalla rata 31/12 da ricevere entro il 30 settembre.
Qualora la rinegoziazione sia concedibile nel rispetto di quanto sopra, sarà applicata alle seguenti modalità:
• Allungamento piano di rimborso in base ai criteri di seguito indicati:
a. per allungamento di 3 anni il finanziamento deve essere in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua compresa tra 5 e 10 anni;
b. per allungamento di 5 anni il finanziamento deve essere in ammortamento al 1° gennaio 2023 con debito residuo pari o superiore a € 50.000,00 con una durata residua di oltre 10 anni;
• 30 anni massima durata complessiva dall’inizio ammortamento;
• Tasso invariato;
• Ferme le altre condizioni contrattuali;
• Garanzia costituita da delegazione di pagamento da acquisire entro il 20 ottobre;
Gli enti che intendono richiedere la rinegoziazione devono accedere al Portale clienti ICS dal 01/07/2023 al 30/09/2023 per la compilazione della domanda di rinegoziazione con tutte le informazioni necessarie per consentirci di trasmettere la determina e la delegazione di pagamento da presentare per la richiesta e la conseguente processabilità della stessa.
La documentazione dovrà pervenire, inderogabilmente, entro il 20 ottobre 2023.