Sospensione rate

SOSPENSIONE RATE

COMUNE DI UMBERTIDE E COMUNE DI PERUGIA
In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 marzo i territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 aprile 2023, n. 987 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ed in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27/4/2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 6 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 6 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/06/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

COMUNE DI ANCONA, FANO E PESARO
In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 novembre 2022 i territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 3 maggio 2023, n. 991 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dall’11 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre l’11 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/06/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

SOSPENSIONE RATE

COMUNE DI UMBERTIDE E COMUNE DI PERUGIA
In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 marzo i territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 aprile 2023, n. 987 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ed in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27/4/2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 6 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 6 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/06/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

COMUNE DI ANCONA, FANO E PESARO
In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 novembre 2022 i territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 3 maggio 2023, n. 991 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dall’11 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre l’11 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/06/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.