MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI IN PARTE DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI VERBANO, TORINO E VERCELLI
In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 29 al 30 giugno 2024 il territorio dei Comuni di Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Cuorgné, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù e Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 21 agosto 2024, n. 1.096, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.
In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.096, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:
- Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
- presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 7 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 7 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
- Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.
Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 28/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.