Sospensione rate

SOSPENSIONE RATE

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 17 ottobre 2024 il territorio della Regione Emilia-Romagna, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2024, n. 1.109, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 12/11/2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.109, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 29 ottobre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 29 ottobre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/12/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER EVENTI SISMICI NEI COMUNI DI BRISIGHELLA (RA), CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC), MODIGLIANA (FC), PREDAPPIO (FC), ROCCA SAN CASCIANO (FC) E TREDOZIO (FC), E NELLA FRAZ. DI BOCCONI DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (FC)

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 21 ottobre 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il giorno 18 settembre 2023 i territori dei Comuni di Brisighella (RA), di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), di Modigliana (FC), di Predappio (FC), di Rocca San Casciano (FC) e di Tredozio (FC), e della frazione Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto (FC).

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper i predetti eventi sismici, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.042 del 27 novembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 6 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.042, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 2 novembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 16/12/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER ECCEZIONALI EVENTI METEO NELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA, PRATO, MASSA CARRARA E LUCCA

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 21 ottobre 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il giorno 2 novembre 2023 i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, ed il giorno 29 ottobre 2023 i territori delle province di Massa Carrara e Lucca.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper i predetti eccezionali eventi meteorologici, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.037 del 5 novembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.037, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 2 novembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 16/12/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL GIORNO 13 AGOSTO 2023 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 15 ottobre 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il giorno 13 agosto 2023 il territorio del Comune di Bardonecchia della città Metropolitana di Torino.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.038 del 9 novembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.038, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 23 ottobre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 23 ottobre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/11/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

ESTENSIONE DELLA MORATORIA PER L’EVENTO SISMICO DEL 18/09/2023 NEI COMUNI DI BRISIGHELLA (RA), CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC), MODIGLIANA (FC), PREDAPPIO (FC), ROCCA SAN CASCIANO (FC) E TREDOZIO (FC), AL TERRITORIO DELLA FRAZIONE BOCCONI DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (FC)

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 18 settembre 2023 i territori dei Comuni di Brisighella (RA), di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), di Modigliana (FC), di Predappio (FC), di Rocca San Casciano (FC) e di Tredozio (FC), si comunica che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17/09/2024 gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, sono stati estesi al territorio della frazione Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto (FC).

Pertanto l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 novembre 2023, n. 1.042, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5/12/2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dal 3 novembre 2023 al 3 novembre 2024, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 6 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.042, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 3 novembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/11/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DELLA REGIONE MARCHE

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 18 settembre 2024 i territori della fascia costiera della Regione Marche, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 settembre 2024, n. 1.101, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 8 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.101, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 21 settembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 21 settembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 15/11/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 17 settembre 2024 i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 21 settembre 2024, n. 1.100, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 8 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.100, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 21 settembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 21 settembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 15 al 25 maggio 2024 i territori della Città Metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e Mantova, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 settembre 2024, n. 1.097, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.097, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 7 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 7 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 13/7 AL 6/8/2023 NELLA REGIONE VENETO

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 7 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 13 luglio al 6 agosto 2023 i territori della regione Veneto.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della regione Veneto, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.025 del 26 settembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.025, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 4 AL 31/7/2023 NELLA REGIONE LOMBARDIA

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 7 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 4 al 31 luglio 2023 i territori della regione Lombardia.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della regione Lombardia, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.026 del 27 settembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 12 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.026, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 13/7 AL 6/8/2023 NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 7 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 13 luglio al 6 agosto 2023 i territori della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.023 del 15 settembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.023, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 15 AL 17/05/2023 NELLA PROV. DI FIRENZE

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 6 maggio 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 15 al 17 maggio 2023 il territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 al 17 maggio 2023 nei territori della provincia di Firenze sopra menzionati, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.000 del 5 giugno 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.000, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 25 maggio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 25 maggio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 16/05/2023 NELLA PROV. DI PESARO URBINO

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 6 maggio 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal giorno 16 maggio 2023 i territori dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino nella provincia di Pesaro-Urbino.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 16 maggio 2023 nei territori della provincia di Pesaro Urbino sopra menzionati, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.002 del 12 giugno 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 10 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.002, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 25 maggio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 25 maggio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 06/07/2023 NELLA PROV. DI CUNEO

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 7 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il giorno 6 luglio 2023 i territori della provincia di Cuneo.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 6 luglio 2023 nel territorio della provincia di Cuneo, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.019 del 5 settembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.019, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI A PARTIRE DAL 15/09/2022 NELLA REGIONE MARCHE

In relazione alle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che l’art. 8-bis del Decreto-legge 11 giugno 2024 n. 76 – recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita’, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali – introdotto in sede di conversione dalla legge 8 agosto 2024, n.111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 186, del 9 agosto 20241 – ha previsto che il sopracitato stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, “è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 […]”.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nei predetti territori della regione Marche, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 922 del 17 settembre 2022.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 8 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 922, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 17 settembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 17 settembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI IN PARTE DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI VERBANO, TORINO E VERCELLI

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 29 al 30 giugno 2024 il territorio dei Comuni di Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Cuorgné, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù e Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 21 agosto 2024, n. 1.096, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.096, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 7 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 7 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 28/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FORLI’ CESENA, MODENA, PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 20 al 29 giugno 2024 i territori delle Province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 agosto 2024, n. 1.095, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 8 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.095, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 7 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 7 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 22/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato nei giorni 29 e 30 giugno 2024 il territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 1 agosto 2024, n. 1.094, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito delle Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 2024, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.094, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 22 luglio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 22 luglio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato all’8/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, DELLE PROVINCE DI VICENZA, VERONA, PADOVA E TREVISO, DEL COMUNE DI BADIA POLESINE IN PROVINCIA DI ROVIGO, E NEI TERRITORI POSTI SU ENTRAMBE LE SPONDE DELL’ADIGE, NEL TRATTO A VALLE DI BADIA POLESINE (RO) FINO ALLA FOCE

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 15 maggio 2024 al 4 giugno 2024 i territori della Città Metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine in provincia di Rovigo, e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a Valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 30 luglio 2024, n. 1.093, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito delle Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.093, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 luglio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 3 luglio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 7/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA
In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 9 febbraio 2024 al 31 marzo 2024 i territori della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 22 luglio 2024, n. 1.091, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.
In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.091, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:
• Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
• presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
• indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 luglio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 3 luglio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
• Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.
Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/09/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLÌ CESENA
In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri con delibera in data 22 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eventi meteorologici avversi che dal 22 al 27 luglio 2023 hanno colpito i territori delle predette province.
Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoria per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.022 del 15 settembre 2023.
In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.022, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:
• Essere titolari di mutui per i quali si è già beneficiato continuativamente della misura di sospensione in oggetto fino al 28/08/2024;
• presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
• indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28/08/2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28/08/2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
• Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.
Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato all’8/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

INIZIATIVE DI MORATORIA DEI PAGAMENTI DELLE RATE GIA’ ATTIVATE DALLA BANCA*

*verificare negli Avvisi alla Clientela modalità e termini di scadenza di presentazione delle domande

Articolo 3-ter, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (DL “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli Enti Locali e utilizzo delle risorse per le maggiori spese energetiche.

Accordo Quadro stipulato in data 27 luglio 2023 tra ABI, ANCI e UPI.

Avviso alla Clientela:

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI INTESTATI A ENTI LOCALI

IN SCADENZA NEL PERIODO 27/07/2023 – 31/12/2023

(ACCORDO QUADRO ABI–ANCI–UPI DEL 27 LUGLIO 2023)

Gentile Cliente,

l’ICS ha aderito all’accordo siglato in data 27 luglio 2023 da ABI – ANCI – UPI, il quale prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 267/2000, possono chiedere alle Banche, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nel periodo 27 luglio 2023 – 31 dicembre 2023.

Sono esclusi dal beneficio:

  • Gli Enti Locali che al momento di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
  • Gli Enti locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del TUEL deliberato al momento della presentazione della domanda.

Inoltre, per poter beneficiare della sospensione, i finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

(i) essere stipulati con la forma tecnica del mutuo;

(ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;

(iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;

(iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;

(v) devono essere in corso di ammortamento;

(vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda;

vii) la durata complessiva, a seguito della sospensione, non deve eccedere i 30 anni.

Qualora la sospensione sia concedibile nel rispetto di quanto sopra, l’accordo prevede:

  • che a seguito della sospensione la Banca estenda la durata del piano di ammortamento originario per un analogo periodo;
  • che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le Banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all’operazione di sospensione);
  • che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla Banca alle scadenze contrattualmente previste;
  • che la delegazione di pagamento già rilasciata venga automaticamente prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.

Gli Enti che intendono richiedere la sospensione per le rate scadenti dal 27 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, devono accedere al Portale dedicato agli Enti Locali a partire dall’11 settembre 2023, salvo diverse indicazioni entro la stessa data da parte di ICS, per la compilazione della domanda e della determina di sospensione già predisposte con tutte le informazioni necessarie per la concessione della misura agevolativa.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2023.

Per ogni informazione è attivo un Help Desk di supporto per i Comuni: mail entiterritoriali@creditosportivo.it

Si fa presente che la predetta misura è alternativa, e non cumulativa, con la rinegoziazione della durata del mutuo concessa ex comma 2 del medesimo provvedimento normativo.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA EVENTO SISMICO 9.3.2023 NEI COMUNI DI PERUGIA E UMBERTIDE

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 marzo i territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 aprile 2023, n. 987 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ed in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27/4/2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 6 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 6 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/06/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA SISMA 9.11.2022 ANCONA, FANO, PESARO

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 novembre 2022 i territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 3 maggio 2023, n. 991 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dall’11 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre l’11 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/06/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA EVENTI ALLUVIONALI EMILIA ROMAGNA

In relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato nel mese di maggio 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell’8 maggio 2023, n. 992 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 – e con successiva Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 maggio 2023, n. 997, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 992, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 4 maggio 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 4 maggio 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 07/07/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI

15-17/05/2023 NELLA PROV. DI FIRENZE

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato nei giorni del 15-17 maggio 2023 i territori dei Comuni di Fiorenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città Metropolitana di Firenze, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 giugno 2023, n. 1.000 – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.000, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 25 maggio 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 25 maggio 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al31/07/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato 140 Comuni facenti parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 (Sisma Centro Italia), l’Istituto per il Credito Sportivo, nel rinnovare la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela con Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”), pubblicata in G.U. serie generale n. 303 del 29/12/2022 – art. 1, commi 752-754, è stata disposta la proroga dello “stato di emergenza” fino al 31/12/2023 per i territori colpiti.

Si informa pertanto la Clientela interessata che viene prorogata fino al 31/12/2023 la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Pertanto, i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti, ovvero adibiti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolta nei medesimi edifici, avranno la facoltà di chiedere alla Banca, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la proroga della sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati, per i quali si è già beneficiato continuativamente della misura di sospensione fino al 31/12/2022;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 1° gennaio 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 06/07/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato in G.U. serie generale n.127 del 01/06/2023, all’art. 11 (Sospensione di termini in favore delle Imprese), comma 1.

Avviso alla Clientela:

SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MAGGIO/GIUGNO 2023 EX D.L. N. 61/2023

In relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato nel mese di maggio 2023 i territori dei Comuni di Argenta (FE), Bologna, Borgo Tossignano (BO), Budrio (BO), Casalfiumanese (BO), Castel del Rio (BO), Castel Guelfo di Bologna (BO), Castel Maggiore (BO), Castel San Pietro Terme (BO), Castenaso (BO), Dozza (BO), Fontanelice (BO), Imola (BO), Loiano (BO), Medicina (BO), Molinella (BO), Monghidoro (BO), Monte San Pietro (BO), Monterenzio (BO), Monzuno (BO), Mordano (BO), Ozzano dell’Emilia (BO), Pianoro (BO), San Benedetto Val di Sambro (BO), San Lazzaro di Savena (BO), Sasso Marconi (BO), Valsamoggia (BO), Bagno di Romagna (FC), Bertinoro (FC), Borghi (FC), Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Cesena (FC), Cesenatico (FC), Civitella di Romagna (FC), Dovadola (FC), Forlì (FC), Forlimpopoli (FC), Galeata (FC), Gambettola (FC), Gatteo (FC), Longiano (FC), Meldola (FC), Mercato Saraceno (FC), Modigliana (FC), Montiano (FC), Portico e San Benedetto (FC), Predappio (FC), Premilcuore (FC), Rocca San Casciano (FC), Roncofreddo (FC), San Mauro Pascoli (FC), Santa Sofia (FC), Sarsina (FC), Savignano sul Rubicone (FC), Sogliano al Rubicone (FC), Tredozio (FC), Verghereto (FC), Alfonsine (RA), Bagnacavallo (RA), Bagnara di Romagna (RA), Brisighella (RA), Casola Valsenio (RA), Castel Bolognese (RA), Cervia (RA), Conselice (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Fusignano (RA), Lugo (RA), Massa Lombarda (RA), Ravenna, Riolo Terme (RA), Russi (RA), Sant’Agata sul Santerno (RA), Solarolo (RA), Montescudo (RN), Casteldelci (RN), Sant’Agata Feltria (RN), Novafeltria (RN), San Leo (RN), Fano (PU), Gabicce Mare (PU), Monte Grimano Terme (PU), Montelabbate (PU), Pesaro (PU), Sasso Corvaro Auditore (PU), Urbino (PU), Firenzuola (FI), Marradi (FI), Palazzuolo sul Senio (FI), Londa (FI), nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023 “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato in G.U. serie generale n.127 del 01/06/2023, all’art. 11 (Sospensione di termini in favore delle Imprese), comma 1, è stato disposto:

“1. per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

.. omissis..

  1. c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
  2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

.. omissis..”.

L’Istituto per il Credito Sportivo ha pertanto adottato una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui aventi scadenza nei mesi di maggio e giugno 2023, per le controparti finanziate di natura privatistica aventi sede legale/operativa nei territori dei Comuni sopra indicati, operata d’ufficio sui piani di rimborso dei finanziamenti già in ammortamento alla data dell’evento calamitoso.

In particolare, sono stati sospesi i pagamenti delle rate non saldate e/o non maturate alla data di pubblicazione del presente Avviso, in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 30 giugno 2023, ed è stato ridistribuito, suddiviso in quote uguali e costanti, il complessivo importo dovuto a valere sulle rate sospese, sulle successive scadenze del piano di rimborso del mutuo, senza oneri aggiuntivi per la parte finanziata.

In caso sia stato effettuato dal mutuatario il pagamento delle rate scadenti nel periodo di sospensione legale e questi ritenga di voler usufruire della predetta misura anche per le scadenze già saldate, potrà presentare, entro e non oltre il 14/07/2023, richiesta di restituzione degli importi versati a saldo delle rate maggio/giugno 2023 mediante compilazione dell’apposito modulo; la sospensione di tali rate verrà effettuata d’ufficio e senza oneri aggiuntivi per la controparte.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI A PARTIRE DAL16/05/2023 NELLA PROV. DI PESARO URBINO

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal 16 maggio 2023 i territori dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino nella provincia di Pesaro-Urbino, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 giugno 2023, n. 1.002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1241 del 19/6/2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 10 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.002, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 25 maggio 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 25 maggio 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 18/08/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 marzo i territori del Comune di Umbertide (PG) e della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 aprile 2023, n. 987 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ed in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27/4/2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito delle Delibere del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 (G.U. n. 91 del 18 aprile 2023) e del 31 maggio 2023 (G.U. n. 148 del 27 giugno 2023) – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 6 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 6 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 18/08/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 06/07/2023 NELLA PROV. DI CUNEO

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il giorno 6 luglio 2023 i territori della provincia di Cuneo, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 settembre 2023, n. 1.019, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.019, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 27/10/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLÌ CESENA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 22 al 27 luglio 2023 i territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.022, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 06/11/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 13 luglio al giorno 6 agosto 2023 il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.023, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.023, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 11/11/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 13 luglio al giorno 6 agosto 2023 il territorio della Regione Veneto, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 26 settembre 2023, n. 1.025, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.025, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/11/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE A PARTIRE DAL 4 AL 31 LUGLIO 2023

HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 settembre 2023, n. 1.026, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 12 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.026, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/11/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEO PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA, PRATO

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal giorno 2 novembre 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2023, n. 1.037, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.037, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 2 novembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 18/12/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER L’ECCEZIONALE EVENTO METEO NEL COMUNE DI BARDONECCHIA (TO)

In relazione all’eccezionale evento meteorologico che ha interessato il giorno 13 agosto 2023 il territorio del Comune di Bardonecchia (TO), l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 novembre 2023, n. 1.038, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per il predetto territorio.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.038, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 23 ottobre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 22 ottobre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 22/12/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER EVENTI SISMICI NEI COMUNI DI BRISIGHELLA (RA), CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC), MODIGLIANA (FC), PREDAPPIO (FC), ROCCA SAN CASCIANO (FC) E TREDOZIO (FC)

In relazione agli eventi sismici del 18 settembre 2023 che hanno colpito i territori dei Comuni di Brisighella (RA), di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), di Modigliana (FC), di Predappio (FC), di Rocca San Casciano (FC) e di Tredozio (FC), l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 novembre 2023, n. 1.042, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5/12/2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui chirografari e ipotecari relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 6 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.042, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 3 novembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/01/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEO PROVINCE DI MASSA CARRARA E LUCCA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal giorno 29 ottobre 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Massa Carrara e Lucca, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 05/11/2023, n. 1.037, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell’11/11/2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 03/11/2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13/11/2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i territori colpiti.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 05/12/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 295 del 19/12/2023, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, già dichiarato con la sopra citata delibera CdM del 03/11/2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.037, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 2 novembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/01/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

PROROGA DELLA MORATORIA PER IL SISMA CENTRO ITALIA 2016

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato 140 Comuni facenti parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 (cd. “cratere del terremoto” del Sisma Centro Italia), l’Istituto per il Credito Sportivo, nel rinnovare la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela con Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”), pubblicata in G.U. serie generale n. 303 del 30/12/2023 – art. 1, commi 419-420, è stata disposta la proroga dello “stato di emergenza” fino al 31/12/2024 per i territori colpiti.

Si informa pertanto la Clientela interessata che viene prorogata fino al 31/12/2024 la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Pertanto, i titolari di mutui ricompresi nel perimetro territoriale del cosiddetto “cratere del terremoto” e relativi ad immobili danneggiati, distrutti o sgomberati, ovvero adibiti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolta nei medesimi edifici, avranno la facoltà di chiedere alla Banca, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la proroga della sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui per i quali si è già beneficiato continuativamente della misura di sospensione fino al 31/12/2023;
  • presentazione di apposita domanda su format predisposto dall’Istituto finanziatore;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/04/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEO PROVINCE DI

PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA,

BOLOGNA E RAVENNA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal giorno 23 ottobre 2023 fino ai primi giorni di novembre 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 febbraio 2024, n. 1.070, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 in data 30 gennaio 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 10 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.070, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 16 gennaio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 16 gennaio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/03/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA GRAVI INCENDI ED ECCEZIONALE ONDATA DI CALORE NELLE PROVINCE DI

CATANIA, MESSINA, PALERMO E TRAPANI

In relazione ai gravi incendi e all’eccezionale ondata di calore che hanno interessato a partire dal giorno 23 luglio 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.078, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 in data 6 marzo 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.078, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 26 febbraio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 26 febbraio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 03/05/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 24 ottobre al giorno 5 novembre 2023 il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.079, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2024 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 in data 29 febbraio 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.079, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 15 febbraio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 15 febbraio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 03/05/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

PROROGA MORATORIA EVENTI ALLUVIONALI EMILIA ROMAGNA

In relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato nel mese di maggio 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, l’Istituto per il Credito Sportivo, informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri con delibera in data 20 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eventi meteorologici avversi che a partire dal 1/5/2023 e nuovamente il 16/5/2023 hanno colpito i territori delle predette province.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoria Alluvione Emilia Romagna, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 992 dell’8 maggio 2023 e n. 997 del 24 maggio 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 992, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui per i quali si è già beneficiato continuativamente della misura di sospensione in oggetto fino al 4/5/2024;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 4 maggio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 4 maggio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 10/05/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEO NELLA CITTA’ METROPOLITANA

DI GENOVA E NELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 23 ottobre 2023 al giorno 6 novembre 2023 i territori della città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 28 marzo 2024, n. 1.082, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.082, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dall’11 marzo 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre l’11 marzo 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/05/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (DL “Milleproroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha prorogato per il 2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3-ter, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli Enti Locali e utilizzo delle risorse per le maggiori spese energetiche) cui l’ l’Accordo Quadro ABI-ANCI-UPI del 27/07/2023 fa riferimento.   

Accordo Quadro stipulato in data 9 aprile 2024 tra ABI, ANCI e UPI.

Avviso alla Clientela:

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI INTESTATI A ENTI LOCALI

IN SCADENZA NEL PERIODO 09/04/2024 – 31/12/2024

(ACCORDO QUADRO ABI–ANCI–UPI DEL 9 APRILE 2024)

Gentile Cliente,

l’ICS ha aderito all’accordo siglato in data 9 aprile 2024 da ABI – ANCI – UPI, il quale prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 267/2000, possano chiedere alle Banche la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nel periodo 9 aprile 2024 – 31 dicembre 2024.

Sono esclusi dal beneficio:

  • gli Enti Locali che al momento di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare;
  • gli Enti locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del TUEL deliberato al momento della presentazione della domanda.

 Inoltre, per poter beneficiare della sospensione, i finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

(i) essere stipulati con la forma tecnica del mutuo;

(ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;

(iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;

(iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;

(v) devono essere in corso di ammortamento;

(vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda;

vii) la durata complessiva, a seguito della sospensione, non deve eccedere i 30 anni.

Qualora la sospensione sia concedibile nel rispetto di quanto sopra, l’accordo prevede:

  • che a seguito della sospensione la Banca estenda la durata del piano di ammortamento originario per un analogo periodo;
  • che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le Banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all’operazione di sospensione);
  • che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla Banca alle scadenze contrattualmente previste;
  • che la delegazione di pagamento già rilasciata venga automaticamente prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione;
  • che la Sospensione non determina la novazione dei contratti di finanziamento originari.

Gli Enti che intendono richiedere la sospensione per le rate scadenti dal 9 aprile 2024 – 31 dicembre 2024, devono accedere al Portale dedicato agli Enti Locali a partire dal 22/04/2024, salvo diverse indicazioni entro la stessa data da parte di ICS, per la compilazione della domanda e della determina di sospensione già predisposte con tutte le informazioni necessarie per la concessione della misura agevolativa.

Le domande potranno essere presentate fino al 10/05/2024.

Per ogni informazione è attivo un Help Desk di supporto per i Comuni: mail entiterritoriali@creditosportivo.it.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEO

NELLA PROVINCIA DI BRESCIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 20 ottobre 2023 al giorno 10 novembre 2023 i territori della provincia di Brescia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 maggio 2024, n. 1.083, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, in data 17 maggio 2024, n.114, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.083, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal15 aprile 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 15 aprile 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/06/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI

NELLE PROVINCIE DI BELLUNO, DI TREVISO E DI VENEZIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 i territori delle provincie di Belluno, di Treviso e di Venezia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 18 giugno 2024, n. 1.086, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.086, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 24 maggio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 24 maggio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/07/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

SOSPENSIONE RATE

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 17 ottobre 2024 il territorio della Regione Emilia-Romagna, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2024, n. 1.109, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 12/11/2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.109, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 29 ottobre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 29 ottobre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/12/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER EVENTI SISMICI NEI COMUNI DI BRISIGHELLA (RA), CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC), MODIGLIANA (FC), PREDAPPIO (FC), ROCCA SAN CASCIANO (FC) E TREDOZIO (FC), E NELLA FRAZ. DI BOCCONI DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (FC)

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 21 ottobre 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il giorno 18 settembre 2023 i territori dei Comuni di Brisighella (RA), di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), di Modigliana (FC), di Predappio (FC), di Rocca San Casciano (FC) e di Tredozio (FC), e della frazione Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto (FC).

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper i predetti eventi sismici, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.042 del 27 novembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 6 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.042, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 2 novembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 16/12/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER ECCEZIONALI EVENTI METEO NELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA, PRATO, MASSA CARRARA E LUCCA

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 21 ottobre 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il giorno 2 novembre 2023 i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, ed il giorno 29 ottobre 2023 i territori delle province di Massa Carrara e Lucca.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper i predetti eccezionali eventi meteorologici, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.037 del 5 novembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.037, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 2 novembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 16/12/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL GIORNO 13 AGOSTO 2023 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 15 ottobre 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il giorno 13 agosto 2023 il territorio del Comune di Bardonecchia della città Metropolitana di Torino.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.038 del 9 novembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.038, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 23 ottobre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 23 ottobre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/11/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

ESTENSIONE DELLA MORATORIA PER L’EVENTO SISMICO DEL 18/09/2023 NEI COMUNI DI BRISIGHELLA (RA), CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC), MODIGLIANA (FC), PREDAPPIO (FC), ROCCA SAN CASCIANO (FC) E TREDOZIO (FC), AL TERRITORIO DELLA FRAZIONE BOCCONI DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (FC)

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 18 settembre 2023 i territori dei Comuni di Brisighella (RA), di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), di Modigliana (FC), di Predappio (FC), di Rocca San Casciano (FC) e di Tredozio (FC), si comunica che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17/09/2024 gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, sono stati estesi al territorio della frazione Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto (FC).

Pertanto l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 novembre 2023, n. 1.042, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5/12/2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dal 3 novembre 2023 al 3 novembre 2024, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 6 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.042, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 3 novembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/11/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DELLA REGIONE MARCHE

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 18 settembre 2024 i territori della fascia costiera della Regione Marche, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 settembre 2024, n. 1.101, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 8 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.101, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 21 settembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 21 settembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 15/11/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 17 settembre 2024 i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 21 settembre 2024, n. 1.100, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 8 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.100, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 21 settembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 21 settembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E DELLE PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 15 al 25 maggio 2024 i territori della Città Metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e Mantova, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 settembre 2024, n. 1.097, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.097, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 7 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 7 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 13/7 AL 6/8/2023 NELLA REGIONE VENETO

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 7 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 13 luglio al 6 agosto 2023 i territori della regione Veneto.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della regione Veneto, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.025 del 26 settembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.025, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 4 AL 31/7/2023 NELLA REGIONE LOMBARDIA

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 7 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 4 al 31 luglio 2023 i territori della regione Lombardia.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della regione Lombardia, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.026 del 27 settembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 12 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.026, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 13/7 AL 6/8/2023 NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 7 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 13 luglio al 6 agosto 2023 i territori della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.023 del 15 settembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.023, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 15 AL 17/05/2023 NELLA PROV. DI FIRENZE

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 6 maggio 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 15 al 17 maggio 2023 il territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 al 17 maggio 2023 nei territori della provincia di Firenze sopra menzionati, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.000 del 5 giugno 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.000, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 25 maggio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 25 maggio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 16/05/2023 NELLA PROV. DI PESARO URBINO

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 6 maggio 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal giorno 16 maggio 2023 i territori dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino nella provincia di Pesaro-Urbino.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 16 maggio 2023 nei territori della provincia di Pesaro Urbino sopra menzionati, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.002 del 12 giugno 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 10 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.002, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 25 maggio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 25 maggio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 06/07/2023 NELLA PROV. DI CUNEO

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri, con delibera in data 7 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il giorno 6 luglio 2023 i territori della provincia di Cuneo.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 6 luglio 2023 nel territorio della provincia di Cuneo, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.019 del 5 settembre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.019, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI A PARTIRE DAL 15/09/2022 NELLA REGIONE MARCHE

In relazione alle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che l’art. 8-bis del Decreto-legge 11 giugno 2024 n. 76 – recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita’, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali – introdotto in sede di conversione dalla legge 8 agosto 2024, n.111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 186, del 9 agosto 20241 – ha previsto che il sopracitato stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, “è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 […]”.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoriaper gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nei predetti territori della regione Marche, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 922 del 17 settembre 2022.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 8 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 922, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 17 settembre 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 17 settembre 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI IN PARTE DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI VERBANO, TORINO E VERCELLI

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 29 al 30 giugno 2024 il territorio dei Comuni di Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Cuorgné, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù e Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 21 agosto 2024, n. 1.096, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.096, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 7 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 7 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 28/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FORLI’ CESENA, MODENA, PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal 20 al 29 giugno 2024 i territori delle Province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 agosto 2024, n. 1.095, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 8 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.095, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati o inagibili;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 7 agosto 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 7 agosto 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 22/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato nei giorni 29 e 30 giugno 2024 il territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 1 agosto 2024, n. 1.094, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito delle Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 2024, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.094, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 22 luglio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 22 luglio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato all’8/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, DELLE PROVINCE DI VICENZA, VERONA, PADOVA E TREVISO, DEL COMUNE DI BADIA POLESINE IN PROVINCIA DI ROVIGO, E NEI TERRITORI POSTI SU ENTRAMBE LE SPONDE DELL’ADIGE, NEL TRATTO A VALLE DI BADIA POLESINE (RO) FINO ALLA FOCE

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 15 maggio 2024 al 4 giugno 2024 i territori della Città Metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine in provincia di Rovigo, e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a Valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 30 luglio 2024, n. 1.093, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito delle Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.093, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 luglio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 3 luglio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 7/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA
In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 9 febbraio 2024 al 31 marzo 2024 i territori della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 22 luglio 2024, n. 1.091, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.
In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.091, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:
• Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
• presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
• indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 luglio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 3 luglio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
• Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.
Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/09/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICSC.

PROROGA MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLÌ CESENA
In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri con delibera in data 22 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eventi meteorologici avversi che dal 22 al 27 luglio 2023 hanno colpito i territori delle predette province.
Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoria per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.022 del 15 settembre 2023.
In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.022, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:
• Essere titolari di mutui per i quali si è già beneficiato continuativamente della misura di sospensione in oggetto fino al 28/08/2024;
• presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
• indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28/08/2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28/08/2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
• Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.
Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato all’8/10/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

INIZIATIVE DI MORATORIA DEI PAGAMENTI DELLE RATE GIA’ ATTIVATE DALLA BANCA*

*verificare negli Avvisi alla Clientela modalità e termini di scadenza di presentazione delle domande

Articolo 3-ter, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (DL “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli Enti Locali e utilizzo delle risorse per le maggiori spese energetiche.

Accordo Quadro stipulato in data 27 luglio 2023 tra ABI, ANCI e UPI.

Avviso alla Clientela:

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI INTESTATI A ENTI LOCALI

IN SCADENZA NEL PERIODO 27/07/2023 – 31/12/2023

(ACCORDO QUADRO ABI–ANCI–UPI DEL 27 LUGLIO 2023)

Gentile Cliente,

l’ICS ha aderito all’accordo siglato in data 27 luglio 2023 da ABI – ANCI – UPI, il quale prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 267/2000, possono chiedere alle Banche, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nel periodo 27 luglio 2023 – 31 dicembre 2023.

Sono esclusi dal beneficio:

  • Gli Enti Locali che al momento di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
  • Gli Enti locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del TUEL deliberato al momento della presentazione della domanda.

Inoltre, per poter beneficiare della sospensione, i finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

(i) essere stipulati con la forma tecnica del mutuo;

(ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;

(iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;

(iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;

(v) devono essere in corso di ammortamento;

(vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda;

vii) la durata complessiva, a seguito della sospensione, non deve eccedere i 30 anni.

Qualora la sospensione sia concedibile nel rispetto di quanto sopra, l’accordo prevede:

  • che a seguito della sospensione la Banca estenda la durata del piano di ammortamento originario per un analogo periodo;
  • che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le Banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all’operazione di sospensione);
  • che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla Banca alle scadenze contrattualmente previste;
  • che la delegazione di pagamento già rilasciata venga automaticamente prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.

Gli Enti che intendono richiedere la sospensione per le rate scadenti dal 27 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, devono accedere al Portale dedicato agli Enti Locali a partire dall’11 settembre 2023, salvo diverse indicazioni entro la stessa data da parte di ICS, per la compilazione della domanda e della determina di sospensione già predisposte con tutte le informazioni necessarie per la concessione della misura agevolativa.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2023.

Per ogni informazione è attivo un Help Desk di supporto per i Comuni: mail entiterritoriali@creditosportivo.it

Si fa presente che la predetta misura è alternativa, e non cumulativa, con la rinegoziazione della durata del mutuo concessa ex comma 2 del medesimo provvedimento normativo.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA EVENTO SISMICO 9.3.2023 NEI COMUNI DI PERUGIA E UMBERTIDE

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 marzo i territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant’Orfeto del Comune di Perugia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 aprile 2023, n. 987 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ed in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27/4/2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 6 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 6 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/06/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA SISMA 9.11.2022 ANCONA, FANO, PESARO

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 novembre 2022 i territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 3 maggio 2023, n. 991 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dall’11 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre l’11 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/06/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA EVENTI ALLUVIONALI EMILIA ROMAGNA

In relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato nel mese di maggio 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell’8 maggio 2023, n. 992 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 – e con successiva Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 maggio 2023, n. 997, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 992, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 4 maggio 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 4 maggio 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 07/07/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI

15-17/05/2023 NELLA PROV. DI FIRENZE

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato nei giorni del 15-17 maggio 2023 i territori dei Comuni di Fiorenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città Metropolitana di Firenze, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 giugno 2023, n. 1.000 – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.000, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 25 maggio 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 25 maggio 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al31/07/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato 140 Comuni facenti parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 (Sisma Centro Italia), l’Istituto per il Credito Sportivo, nel rinnovare la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela con Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”), pubblicata in G.U. serie generale n. 303 del 29/12/2022 – art. 1, commi 752-754, è stata disposta la proroga dello “stato di emergenza” fino al 31/12/2023 per i territori colpiti.

Si informa pertanto la Clientela interessata che viene prorogata fino al 31/12/2023 la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Pertanto, i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti, ovvero adibiti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolta nei medesimi edifici, avranno la facoltà di chiedere alla Banca, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, la proroga della sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati, per i quali si è già beneficiato continuativamente della misura di sospensione fino al 31/12/2022;
  • presentazione di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 1° gennaio 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 06/07/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato in G.U. serie generale n.127 del 01/06/2023, all’art. 11 (Sospensione di termini in favore delle Imprese), comma 1.

Avviso alla Clientela:

SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MAGGIO/GIUGNO 2023 EX D.L. N. 61/2023

In relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato nel mese di maggio 2023 i territori dei Comuni di Argenta (FE), Bologna, Borgo Tossignano (BO), Budrio (BO), Casalfiumanese (BO), Castel del Rio (BO), Castel Guelfo di Bologna (BO), Castel Maggiore (BO), Castel San Pietro Terme (BO), Castenaso (BO), Dozza (BO), Fontanelice (BO), Imola (BO), Loiano (BO), Medicina (BO), Molinella (BO), Monghidoro (BO), Monte San Pietro (BO), Monterenzio (BO), Monzuno (BO), Mordano (BO), Ozzano dell’Emilia (BO), Pianoro (BO), San Benedetto Val di Sambro (BO), San Lazzaro di Savena (BO), Sasso Marconi (BO), Valsamoggia (BO), Bagno di Romagna (FC), Bertinoro (FC), Borghi (FC), Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Cesena (FC), Cesenatico (FC), Civitella di Romagna (FC), Dovadola (FC), Forlì (FC), Forlimpopoli (FC), Galeata (FC), Gambettola (FC), Gatteo (FC), Longiano (FC), Meldola (FC), Mercato Saraceno (FC), Modigliana (FC), Montiano (FC), Portico e San Benedetto (FC), Predappio (FC), Premilcuore (FC), Rocca San Casciano (FC), Roncofreddo (FC), San Mauro Pascoli (FC), Santa Sofia (FC), Sarsina (FC), Savignano sul Rubicone (FC), Sogliano al Rubicone (FC), Tredozio (FC), Verghereto (FC), Alfonsine (RA), Bagnacavallo (RA), Bagnara di Romagna (RA), Brisighella (RA), Casola Valsenio (RA), Castel Bolognese (RA), Cervia (RA), Conselice (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Fusignano (RA), Lugo (RA), Massa Lombarda (RA), Ravenna, Riolo Terme (RA), Russi (RA), Sant’Agata sul Santerno (RA), Solarolo (RA), Montescudo (RN), Casteldelci (RN), Sant’Agata Feltria (RN), Novafeltria (RN), San Leo (RN), Fano (PU), Gabicce Mare (PU), Monte Grimano Terme (PU), Montelabbate (PU), Pesaro (PU), Sasso Corvaro Auditore (PU), Urbino (PU), Firenzuola (FI), Marradi (FI), Palazzuolo sul Senio (FI), Londa (FI), nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023 “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato in G.U. serie generale n.127 del 01/06/2023, all’art. 11 (Sospensione di termini in favore delle Imprese), comma 1, è stato disposto:

“1. per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

.. omissis..

  1. c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
  2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

.. omissis..”.

L’Istituto per il Credito Sportivo ha pertanto adottato una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui aventi scadenza nei mesi di maggio e giugno 2023, per le controparti finanziate di natura privatistica aventi sede legale/operativa nei territori dei Comuni sopra indicati, operata d’ufficio sui piani di rimborso dei finanziamenti già in ammortamento alla data dell’evento calamitoso.

In particolare, sono stati sospesi i pagamenti delle rate non saldate e/o non maturate alla data di pubblicazione del presente Avviso, in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 30 giugno 2023, ed è stato ridistribuito, suddiviso in quote uguali e costanti, il complessivo importo dovuto a valere sulle rate sospese, sulle successive scadenze del piano di rimborso del mutuo, senza oneri aggiuntivi per la parte finanziata.

In caso sia stato effettuato dal mutuatario il pagamento delle rate scadenti nel periodo di sospensione legale e questi ritenga di voler usufruire della predetta misura anche per le scadenze già saldate, potrà presentare, entro e non oltre il 14/07/2023, richiesta di restituzione degli importi versati a saldo delle rate maggio/giugno 2023 mediante compilazione dell’apposito modulo; la sospensione di tali rate verrà effettuata d’ufficio e senza oneri aggiuntivi per la controparte.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI A PARTIRE DAL16/05/2023 NELLA PROV. DI PESARO URBINO

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal 16 maggio 2023 i territori dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino nella provincia di Pesaro-Urbino, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 giugno 2023, n. 1.002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1241 del 19/6/2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 10 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.002, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 25 maggio 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 25 maggio 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 18/08/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato lo scorso 9 marzo i territori del Comune di Umbertide (PG) e della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 aprile 2023, n. 987 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ed in Gazzetta Ufficiale n. 98 in data 27/4/2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito delle Delibere del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 (G.U. n. 91 del 18 aprile 2023) e del 31 maggio 2023 (G.U. n. 148 del 27 giugno 2023) – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) del succitato provvedimento, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 6 aprile 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 6 aprile 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 18/08/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 06/07/2023 NELLA PROV. DI CUNEO

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il giorno 6 luglio 2023 i territori della provincia di Cuneo, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 settembre 2023, n. 1.019, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.019, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 27/10/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLÌ CESENA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 22 al 27 luglio 2023 i territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.022, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 06/11/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 13 luglio al giorno 6 agosto 2023 il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.023, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.023, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 11/11/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 13 luglio al giorno 6 agosto 2023 il territorio della Regione Veneto, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 26 settembre 2023, n. 1.025, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.025, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/11/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE A PARTIRE DAL 4 AL 31 LUGLIO 2023

HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 settembre 2023, n. 1.026, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 12 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 1.026, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 28 agosto 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 28 agosto 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/11/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEO PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO, PISA, PISTOIA, PRATO

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal giorno 2 novembre 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2023, n. 1.037, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.037, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 2 novembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 18/12/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER L’ECCEZIONALE EVENTO METEO NEL COMUNE DI BARDONECCHIA (TO)

In relazione all’eccezionale evento meteorologico che ha interessato il giorno 13 agosto 2023 il territorio del Comune di Bardonecchia (TO), l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 novembre 2023, n. 1.038, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per il predetto territorio.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.038, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 23 ottobre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 22 ottobre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 22/12/2023, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER EVENTI SISMICI NEI COMUNI DI BRISIGHELLA (RA), CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC), MODIGLIANA (FC), PREDAPPIO (FC), ROCCA SAN CASCIANO (FC) E TREDOZIO (FC)

In relazione agli eventi sismici del 18 settembre 2023 che hanno colpito i territori dei Comuni di Brisighella (RA), di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), di Modigliana (FC), di Predappio (FC), di Rocca San Casciano (FC) e di Tredozio (FC), l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 novembre 2023, n. 1.042, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5/12/2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui chirografari e ipotecari relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 6 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.042, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 3 novembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/01/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEO PROVINCE DI MASSA CARRARA E LUCCA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal giorno 29 ottobre 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Massa Carrara e Lucca, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 05/11/2023, n. 1.037, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell’11/11/2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 03/11/2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13/11/2023 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i territori colpiti.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 05/12/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 295 del 19/12/2023, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, già dichiarato con la sopra citata delibera CdM del 03/11/2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.037, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 3 novembre 2023 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 2 novembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/01/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

PROROGA DELLA MORATORIA PER IL SISMA CENTRO ITALIA 2016

In relazione agli eventi sismici che hanno interessato 140 Comuni facenti parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 (cd. “cratere del terremoto” del Sisma Centro Italia), l’Istituto per il Credito Sportivo, nel rinnovare la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela con Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”), pubblicata in G.U. serie generale n. 303 del 30/12/2023 – art. 1, commi 419-420, è stata disposta la proroga dello “stato di emergenza” fino al 31/12/2024 per i territori colpiti.

Si informa pertanto la Clientela interessata che viene prorogata fino al 31/12/2024 la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Pertanto, i titolari di mutui ricompresi nel perimetro territoriale del cosiddetto “cratere del terremoto” e relativi ad immobili danneggiati, distrutti o sgomberati, ovvero adibiti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolta nei medesimi edifici, avranno la facoltà di chiedere alla Banca, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la proroga della sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui per i quali si è già beneficiato continuativamente della misura di sospensione fino al 31/12/2023;
  • presentazione di apposita domanda su format predisposto dall’Istituto finanziatore;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/04/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEO PROVINCE DI

PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA,

BOLOGNA E RAVENNA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato a partire dal giorno 23 ottobre 2023 fino ai primi giorni di novembre 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 febbraio 2024, n. 1.070, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 in data 30 gennaio 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 10 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.070, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 16 gennaio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 16 gennaio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/03/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA GRAVI INCENDI ED ECCEZIONALE ONDATA DI CALORE NELLE PROVINCE DI

CATANIA, MESSINA, PALERMO E TRAPANI

In relazione ai gravi incendi e all’eccezionale ondata di calore che hanno interessato a partire dal giorno 23 luglio 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.078, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 in data 6 marzo 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.078, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 26 febbraio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 26 febbraio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 03/05/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 24 ottobre al giorno 5 novembre 2023 il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.079, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2024 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 in data 29 febbraio 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 5 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.079, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 15 febbraio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 15 febbraio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 03/05/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

PROROGA MORATORIA EVENTI ALLUVIONALI EMILIA ROMAGNA

In relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato nel mese di maggio 2023 i territori dei Comuni ricompresi nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, l’Istituto per il Credito Sportivo, informa la propria Clientela che il Consiglio dei Ministri con delibera in data 20 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi dello “stato di emergenza”, in relazione agli eventi meteorologici avversi che a partire dal 1/5/2023 e nuovamente il 16/5/2023 hanno colpito i territori delle predette province.

Pertanto, questo Istituto comunica la proroga dei termini di accesso alla Moratoria Alluvione Emilia Romagna, offrendo alla propria Clientela, munita dei necessari requisiti, la reiterazione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già oggetto delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 992 dell’8 maggio 2023 e n. 997 del 24 maggio 2023.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 11 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC N. 992, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui per i quali si è già beneficiato continuativamente della misura di sospensione in oggetto fino al 4/5/2024;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 4 maggio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 4 maggio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 10/05/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEO NELLA CITTA’ METROPOLITANA

DI GENOVA E NELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 23 ottobre 2023 al giorno 6 novembre 2023 i territori della città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 28 marzo 2024, n. 1.082, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.082, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dall’11 marzo 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre l’11 marzo 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 20/05/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Articolo 3, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (DL “Milleproroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha prorogato per il 2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3-ter, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli Enti Locali e utilizzo delle risorse per le maggiori spese energetiche) cui l’ l’Accordo Quadro ABI-ANCI-UPI del 27/07/2023 fa riferimento.   

Accordo Quadro stipulato in data 9 aprile 2024 tra ABI, ANCI e UPI.

Avviso alla Clientela:

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI INTESTATI A ENTI LOCALI

IN SCADENZA NEL PERIODO 09/04/2024 – 31/12/2024

(ACCORDO QUADRO ABI–ANCI–UPI DEL 9 APRILE 2024)

Gentile Cliente,

l’ICS ha aderito all’accordo siglato in data 9 aprile 2024 da ABI – ANCI – UPI, il quale prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 267/2000, possano chiedere alle Banche la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nel periodo 9 aprile 2024 – 31 dicembre 2024.

Sono esclusi dal beneficio:

  • gli Enti Locali che al momento di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare;
  • gli Enti locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del TUEL deliberato al momento della presentazione della domanda.

 Inoltre, per poter beneficiare della sospensione, i finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

(i) essere stipulati con la forma tecnica del mutuo;

(ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;

(iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;

(iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;

(v) devono essere in corso di ammortamento;

(vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda;

vii) la durata complessiva, a seguito della sospensione, non deve eccedere i 30 anni.

Qualora la sospensione sia concedibile nel rispetto di quanto sopra, l’accordo prevede:

  • che a seguito della sospensione la Banca estenda la durata del piano di ammortamento originario per un analogo periodo;
  • che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente (il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto e le Banche aderenti non applicheranno alcuna commissione all’operazione di sospensione);
  • che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla Banca alle scadenze contrattualmente previste;
  • che la delegazione di pagamento già rilasciata venga automaticamente prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione;
  • che la Sospensione non determina la novazione dei contratti di finanziamento originari.

Gli Enti che intendono richiedere la sospensione per le rate scadenti dal 9 aprile 2024 – 31 dicembre 2024, devono accedere al Portale dedicato agli Enti Locali a partire dal 22/04/2024, salvo diverse indicazioni entro la stessa data da parte di ICS, per la compilazione della domanda e della determina di sospensione già predisposte con tutte le informazioni necessarie per la concessione della misura agevolativa.

Le domande potranno essere presentate fino al 10/05/2024.

Per ogni informazione è attivo un Help Desk di supporto per i Comuni: mail entiterritoriali@creditosportivo.it.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEO

NELLA PROVINCIA DI BRESCIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 20 ottobre 2023 al giorno 10 novembre 2023 i territori della provincia di Brescia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 maggio 2024, n. 1.083, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, in data 17 maggio 2024, n.114, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.083, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal15 aprile 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 15 aprile 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 30/06/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.

Avviso alla Clientela:

MORATORIA PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI

NELLE PROVINCIE DI BELLUNO, DI TREVISO E DI VENEZIA

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato dal giorno 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 i territori delle provincie di Belluno, di Treviso e di Venezia, l’Istituto per il Credito Sportivo, nell’esprimere la propria solidarietà alle Comunità colpite, informa la propria Clientela che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 18 giugno 2024, n. 1.086, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2024 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per i predetti territori.

In particolare, è stata disposta la facoltà per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero dediti alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, di chiedere alle Banche ed intermediari finanziari, fino alla dichiarazione di agibilità o di abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei predetti mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, accompagnando la richiesta di sospensione con una autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

Pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento dell’intera rata ovvero della sola quota capitale, conformemente a quanto dispone l’articolo 9 (SOSPENSIONE DEI MUTUI) della succitata OCDPC n. 1.086, potrà essere presentata alle seguenti condizioni:

  • Essere titolari di mutui aventi ad oggetto il finanziamento di attività svolte negli edifici sgomberati;
  • presentazione tramite pec di apposita domanda, formulata da parte dei soggetti titolari di mutui con acclusa autocertificazione del danno subito in relazione ai fatti naturali in esame, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
  • indicazione della durata della sospensione, fermo restando che la stessa potrà essere accordata per le rate aventi scadenza dal 24 maggio 2024 fino all’agibilità dei predetti immobili, e comunque non oltre il 24 maggio 2025 (data di cessazione dello stato di emergenza);
  • Indicazione dell’opzione per la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale.

Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati è fissato al 31/07/2024, salvo proroghe formalmente concesse e che verranno eventualmente pubblicate sul sito web ICS.