Fondi Speciali Sport
Comparto Liquidità FDG
Comparto per finanziamenti di liquidità
Fondo di Garanzia
Informazioni di candidatura
I finanziamenti per esigenze di liquidità per lo svolgimento dell’attività sportiva, concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalle altre Banche per capitale circolante e per investimenti, possono essere garantiti dal Comparto del Fondo di garanzia costituito ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo.
I soggetti beneficiari della garanzia statale, danneggiati direttamente o indirettamente dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono:
– Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP;
– Società sportive professionistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019;
– Federazioni Sportive Nazionali;
– Discipline Sportive Associate;
– Enti di Promozione Sportiva;
– Organismi omologhi alle FSN, DSA e EPS del Comitato Italiano Paralimpico;
– Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche.
I soggetti beneficiari devono avere la sede legale e/o operativa in Italia, non devono essere destinatari di provvedimenti che impediscano loro di ottenere incentivazioni pubbliche, non devono avere esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, né trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o aver presentato domanda di concordato prima del 31 dicembre 2019, né essere imprese in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019 salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che, al momento della concessione, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza.
La garanzia deve essere concessa entro il 31 dicembre 2021, e viene richiesta al Comparto dall’istituto di credito che ha concesso il mutuo di liquidità, pertanto i soggetti beneficiari devono presentare la domanda per utilizzare la garanzia all’istituto di credito al quale chiedono la concessione del finanziamento di liquidità, in tempo utile per consentire il rispetto del predetto termine. La domanda si presenta mediante il modulo Allegato 2 al Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto disponibile sul Portale.
I finanziamenti per liquidità ammissibili alle agevolazioni dei Comparti devono avere una durata massima complessiva:
– di 120 mesi, per i finanziamenti fino a € 30.000,00 con garanzia al 90%, dei quali fino a 24 mesi di preammortamento, terminati i quali si inizia a restituire il capitale preso in prestito con un ammortamento fino a 96 mesi;
– di 96 mesi, per i finanziamenti assistiti da garanzia all’80%, fino all’importo massimo complessivo della garanzia per soggetto beneficiario di € 5.000.000,00, dei quali fino a 24 mesi di preammortamento, terminati i quali si inizia a restituire il capitale preso in prestito con un ammortamento fino a 72 mesi.
Il Finanziamento non potrà in ogni caso essere superiore, computando tutti i finanziamenti assistiti dalle garanzie pubbliche concesse al soggetto beneficiario su finanziamenti di liquidità, alternativamente:
– al 25% dell’ammontare del Fatturato del soggetto beneficiario, come risultante dal bilancio o rendiconto del 2019 regolarmente approvato alla data della presentazione della domanda di Garanzia. Si intende riferito all’anno 2019 anche il bilancio o rendiconto per il quale la chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il 1/1/2020 ed il 30/6/2020;
– al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000. Tale fabbisogno viene considerato qualora l’importo del Finanziamento per il quale si richiede l’ammissione alla Garanzia, sommato all’importo totale delle eventuali altre operazioni finanziarie per liquidità assistite da garanzie pubbliche, sia superiore ai limiti di importo di cui alla precedente lettera a.
La garanzia concessa dal Comparto è gratuita e possono essere rilasciate garanzie fino ad un importo massimo complessivo di 225 milioni di euro.
Gli istituti di credito, per utilizzare la garanzia del Comparto sui propri finanziamenti di liquidità, devono preventivamente aderire alla Convenzione, allegata al Regolamento del Comparto di liquidità per Contributi in c/interessi, mediante l’invio all’indirizzo servizioincentiviics@legalmail.it del modulo A ad essa allegato e del modulo Allegato 5 al Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto di garanzia. Il codice di accreditamento ottenuto sarà utilizzato per la registrazione sul Portale dedicato in ogni richiesta di ammissione al Comparto.
Le Banche dovranno presentare la richiesta di concessione della garanzia, caricando sul Portale l’Allegato 1 al Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto, unitamente all’Allegato 2, entrambi disponibili sul Portale.
La garanzia al 90% è concessa automaticamente e senza valutazioni, fatto salvo l’accertamento della completezza e regolarità della richiesta di ammissione (allegato 1) e del modulo di attestazione (allegato 2); gli istituti di credito possono erogare il finanziamento senza attendere la formale concessione della garanzia del Comparto.
Sui finanziamenti per i quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie:
– di tipo personale;
– di tipo reale, assicurativo, bancario e di Confidi esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
Per i finanziamenti di liquidità relativi ad investimenti in impiantistica sportiva è necessario acquisire il parere favorevole del CONI sul relativo progetto e, in fase di erogazione, il parere del CONI per la verifica finale dei lavori relativi all’investimento ammesso al Comparto.
Ove prescritto dalla normativa di riferimento, la richiesta di ammissione alla Garanzia dovrà essere completata dalla documentazione antimafia riferita al Soggetto beneficiario, che sarà eventualmente acquisita ai sensi e secondo le modalità di cui al D.lgs. 159/2011.
Documentazione
Antimafia
Norme di riferimento
I testi dei singoli provvedimenti sul Quadro Temporaneo possono essere consultati all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
Per richiedere informazioni e accedere al Fondo

Per qualsiasi informazione
potete rivolgervi
AL NUMERO VERDE
800 298 278
Rispondiamo da
Lunedì a Venerdì
dalle 09:00 alle 17:00
O utilizzare l’email
info@creditosportivo.it


