Fondi Speciali Sport

Comparto Liquidità FCI

Comparto per finanziamenti di liquidità
Fondo Contributi Interessi

Informazioni di candidatura

I contributi in conto interessi concessi dal Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi, di cui all’art. 14, c. 2, del D.L. 23/2020, arrivano fino al totale abbattimento degli interessi di preammortamento e di ammortamento dei finanziamenti di liquidità ammessi alla garanzia concessa dal Comparto di cui all’art. 14, c. 1, del D.L. 23/2020, nei limiti del tasso d’interesse praticato dall’Istituto per il Credito Sportivo per operazioni di liquidità al momento della concessione del Finanziamento e comunque non superiore all’1,95% (per tassi di interesse superiori a tale limite la quota eccedente resta a carico del soggetto beneficiario che ha contratto il finanziamento di liquidità).

I soggetti beneficiari dei contributi in conto interessi, danneggiati direttamente o indirettamente dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono:

  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP;
    Società sportive professionistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019;
    Federazioni Sportive Nazionali;
    Discipline Sportive Associate;
    Enti di Promozione Sportiva;
    Organismi omologhi alle FSN, DSA e EPS del Comitato Italiano Paralimpico;
    Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche.

I soggetti beneficiari devono avere la sede legale e/o operativa in Italia, non devono essere destinatari di provvedimenti che impediscano loro di ottenere incentivazioni pubbliche, non devono avere esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, né trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o aver presentato domanda di concordato prima del 31 dicembre 2019, né essere imprese in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019 salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che, al momento della concessione, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza.

I finanziamenti per liquidità ammissibili alle agevolazioni dei Comparti devono avere una durata massima complessiva:

  • di 120 mesi, per i finanziamenti fino a € 30.000,00 con garanzia al 90%, dei quali fino a 24 mesi di preammortamento, terminati i quali si inizia a restituire il capitale preso in prestito con un ammortamento fino a 96 mesi;
    di 96 mesi, per i finanziamenti assistiti da garanzia all’80%, fino all’importo massimo complessivo della garanzia per soggetto beneficiario di € 5.000.000,00, dei quali fino a 24 mesi di preammortamento, terminati i quali si inizia a restituire il capitale preso in prestito con un ammortamento fino a 72 mesi.

Il Finanziamento non potrà in ogni caso essere superiore, computando tutti i finanziamenti assistiti dalle garanzie pubbliche concesse al soggetto beneficiario su finanziamenti di liquidità, alternativamente:

  • al 25% dell’ammontare del Fatturato del soggetto beneficiario, come risultante dal bilancio o rendiconto del 2019 regolarmente approvato alla data della presentazione della domanda di Garanzia. Si intende riferito all’anno 2019 anche il bilancio o rendiconto per il quale la chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il 1/1/2020 ed il 30/6/2020;
    al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000. Tale fabbisogno viene considerato qualora l’importo del Finanziamento per il quale si richiede l’ammissione alla Garanzia, sommato all’importo totale delle eventuali altre operazioni finanziarie per liquidità assistite da garanzie pubbliche, sia superiore ai limiti di importo di cui alla precedente lettera a.

Gli istituti di credito, per consentire al soggetto beneficiario di utilizzare i contributi in conto interessi del Comparto sui propri finanziamenti di liquidità e per utilizzare la garanzia del relativo Comparto di liquidità, devono preventivamente aderire alla “Convenzione sulle modalità operative per l’erogazione dei contributi in conto interessi” (sotto allegata al n. 4 del Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi) mediante l’invio all’indirizzo servizioincentiviics@legalmail.it del modulo Allegato A alla predetta Convenzione.

I soggetti beneficiari devono presentare, all’istituto di credito al quale chiedono la concessione del finanziamento, la domanda per ottenere, sul finanziamento di liquidità richiesto, i contributi in conto interessi del presente Comparto mediante il modulo Allegato 2 al Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi, disponibile sul Portale.

Successivamente le Banche dovranno, entro 15 giorni dalla concessione dei finanziamenti di liquidità, presentare la richiesta di concessione dei contributi in conto interessi, caricando sul Portale l’Allegato 1 al Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto, unitamente all’Allegato 2 entrambi disponibili sul Portale (stessa procedura prevista per la richiesta della garanzia).

Il contributo in conto interessi, concesso in base al piano definitivo di rimborso del finanziamento, sarà erogato annualmente direttamente al soggetto beneficiario oppure versato direttamente alla banca finanziatrice e da questa prelevato per il pagamento delle rate del finanziamento in base all’opzione prescelta dalla banca al momento dell’adesione alla citata Convenzione sulle modalità operative per l’erogazione dei contributi in conto interessi.

Per i finanziamenti di liquidità relativi ad investimenti in impiantistica sportiva è necessario acquisire il parere favorevole del CONI sul relativo progetto e, in fase di erogazione, il parere del CONI per la verifica finale dei lavori relativi all’investimento ammesso al Comparto.

Ove prescritto dalla normativa di riferimento, la richiesta di ammissione alla Garanzia dovrà essere completata dalla documentazione antimafia riferita al Soggetto beneficiario, che sarà eventualmente acquisita ai sensi e secondo le modalità di cui al D.lgs. 159/2011.

Documentazione

Regolamento del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di Garanzia

ALLEGATO 2 – Modulo di richiesta delle agevolazioni da parte del beneficiario finale

ALLEGATO 4 – Convenzione sulle modalità operative per l’erogazione dei contributi in conto interessi

MODULO B

ALLEGATO 1 – Modulo di richiesta della garanzia e dei contributi da parte del soggetto finanziatore

ALLEGATO 3 – Politiche sugli aiuti di Stato – criteri di esclusione e regimi di esenzione

MODULO A

MODULO C

Antimafia

Regole antimafia

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

MODELLO 2 – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA

MODELLO 3 – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Norme di riferimento

Art. 14 D.L. 23/2020

5° Modifica – Misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della covid-19

Art. 10 D.L. 73/2021

Comunicazione – Misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della covid-19

I testi dei singoli provvedimenti sul Quadro Temporaneo possono essere consultati all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en

Per richiedere informazioni e accedere al Fondo

Per qualsiasi informazione
potete rivolgervi

AL NUMERO VERDE
800 298 278

Rispondiamo da
Lunedì a Venerdì
dalle 09:00 alle 17:00

O utilizzare l’email
info@creditosportivo.it